Lo Statuto - RSD Sorriso ONLUS
RSD Sorriso ONLUS, un posto dove il disabile possa essere tutelato, curato, aiutato e nello stesso tempo possa vivere la sua vita quotidiana come le altre persone, come andare al cinema, in gita, a un concerto, a teatro, a scuola, o cose più semplici come mangiare una pizza con amici. Questo è il mio sogno ma è il dovere di tutti noi: aiutare coloro che hanno problemi motori vuol dire farli vivere e dare a loro il modo di avere una vita meno difficoltosa.

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Firmato davanti al notaio Giuseppe Bruno

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"RSD SORRISO ONLUS"
P.IVA 97534310582

STATUTO

 

 

Art. 1 - Costituzione

E' costituita con sede a Roma.

l'Associazione avente le caratteristiche di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale  (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, denominata "RSD SORRISO ONLUS".

Art. 2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti con problemi motori.

In particolare gli scopi dell'Associazione,  in via esemplificativa, sono i seguenti:

La “RSD Sorriso” è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), con personalità giuridica, di diritto privato ai sensi dell’art. 12 del C.C. non persegue alcuna finalità di lucro viene fondata il 4 dicembre 2008. “RSD Sorriso” nasce con lo specifico compito di farsi carico delle problematiche poste dai gravi disabili fisici sia post-traumatici che affetti da patologie neurologiche evolutive.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente, connesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai versamenti effettuati dai soci fondatori, dai versamenti ulteriori effettuati da detti soci e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

b) dal rimborso derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) dai contributi di Enti, Associazioni e soci Onorari;

d) da fondi per gestioni delegate, forniti da Enti ed Associazioni;

e) dagli avanzi o residui d'esercizio;

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, neanche a qualsiasi titolo di successione.

L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

Art. 4 - Aderenti all'Associazione

Sono aderenti dell'Associazione:

- i Fondatori;

- i Soci dell'Associazione;

- i Benemeriti dell'Associazione;

- i Beneficiari dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Sono Beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo no è tenuto ad esplicare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa: tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;

- il Presidente del Consiglio Direttivo;

- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Esecutivo;

- il Segretario del Consiglio Direttivo;

- il Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione stessa, ed è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno due volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vota dell'Associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti o da almeno 2 (due) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli aderenti all'Associazione, nonchè ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le venti unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera ordinaria, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, ovvero da una e-mail spedita all'indirizzo di posta elettronica all'uopo comunicato al Consiglio Direttivo; in tal caso la notizia dell'adunanza, con gli elementi sopra indicati, dovrà essere anche  affissa presso la sede sociale per almeno quindici giorni precedenti l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del COnsiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti e del Comitato Esecutivo;

- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;

- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonchè attribuire a uno o più dei suoi membri oppure a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 8 - Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo (al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta), l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 9 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nello Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie  ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta di tutti i registri sociali.

Art. 12 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonchè il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Art. 15 - Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loto lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 16 - Avanzi di gestione

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 19 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

 

 

 

 

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